Split Payment (o Scissione dei Pagamenti) letteralmente vuol dire dividere in 2 il pagamento, in pratica quando emettiamo una fattura di vendita di beni o servizi, il cliente ci pagherà soltanto l’importo imponibile mentre l’iva la verserà direttamente al posto nostro all’erario, la fattura verrà considerata saldata totalmente.
È l’art. 44 del DDL Stabilità a prevedere di inserire nel D.P.R. n. 633/1972 l’art. 17-ter dove si stabilisce:
“Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”
Ma chi sono i soggetti destinatari dello Split Payment?
Il Ministero dell’Economia, Dipartimento delle finanze, ha pubblicato, nella pagina dedicata agli elenchi dei soggetti destinatari del meccanismo di scissione dei pagamenti (split payment, ex art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72), quelli per l’anno d’imposta 2019.
Nella sezione citata, vengono pubblicati gli elenchi per gli anni 2018 e 2019, ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 18 gennaio 2018, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
Non sono incluse, pertanto, le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it ).
Gli elenchi 2019 sono consultabili sul sito (http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio) ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.
I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta (saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di inclusione ed esclusione inviate mediante il modulo ed è obbligatorio allegare la visura camerale).
Lo Split Payment potrebbe generare problemi di liquidità non potendo incassare l’IVA e compensandola con quella anticipata a “monte” ai nostri fornitori. Questa situazione però viene tenuta presente in quanto il disegno di legge ha previsto un’integrazione dell’art. 30, DPR 633/1972, comprendendo le operazioni sottoposte a split payment tra quelle che concorrono alla determinazione del presupposto dell’aliquota media ai fini del rimborso annuale e infrannuale.
Come si inserisce lo Split Payment nella fattura elettronica?
Basta dare un’occhiata al tracciato XML della fattura elettronica “FatturaPA” per capire che l’operazione da compiere è molto semplice, per emettere una fattura con lo split payment si deve inserire il valore “S” nel campo “EsigibilitaIVA” del blocco dati “DatiRiepilogo” del tracciato FatturaPA, in questo caso bisogna stare attenti che il campo “Natura” (2.2.2.2) non può valere “N6”. Inoltre va insertito nel campo <Importo> del blocco dati “DatiPagamento” solo con l’imponibile.