Quanto un contribuente in regime di vantaggio effettua acquisti intracomunitari ha determinati obblighi a cui deve porre particolare attenzione.
Abbiamo capito quali sono i requisiti, sia di natura soggettiva che di natura oggettiva, che bisogna possedere per poter accedere al regime.
Abbiamo anche messo in luce i vantaggi fiscali e contabili di questo regime nonché i principali adempimenti a carico dei minimi.
In questo articolo presenteremo un caso particolare: gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che accedono al regime di vantaggio.
La legge n. 244 del 2007, istitutiva del regime dei contribuenti minimi, nonché il successivo DL n. 98 del 2011, che ha riformato il regime dei contribuenti minimi istituendo l’attuale regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, tra i requisiti di accesso al regime prevedono la mancata effettuazione di cessioni all’esportazione.
Questo significa che i soggetti che intendono avvalersi del regime di vantaggio non possono effettuare cessioni all’esportazione, pena la fuoriuscita dal regime.
Al contempo, però, la norma non pone un blocco agli acquisti intracomunitari, che invece possono liberamente essere effettuati.
L’articolo 7, comma 1 del DM 2 gennaio 2008, recante disposizioni interpretative del regime dei contribuenti minimi, fornisce chiaramente le indicazioni da osservare nel caso di acquisti intracomunitari.
Innanzi tutto specifichiamo cosa si intende per acquisti intracomunitari: questi sono acquisti, di beni o servizi, effettuati da un soggetto residente nel territorio italiano (e nel nostro caso parliamo di soggetto passivo di imposta ai fini Iva); la merce o i servizi acquistati provengono da uno degli Stati facenti parte della Unione Europea.
Normalmente, gli acquisti e le cessioni intracomunitarie sono disciplinate, oltre che nel decreto Iva DPR 633/72, anche nel DL 331/93.
Nel caso che interessa, se l’acquirente è un soggetto passivo di imposta che ha accesso al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, allora la disciplina prevede quanto segue:
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è necessario integrare la fattura di acquisto estera, inserendo in essa l’indicazione dell’aliquota Iva e della relativa imposta;
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il soggetto ha l’obbligo di versare all’Erario l’imposta così calcolata, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’acquisto;
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il soggetto è obbligato a presentare il modello Intrastat, ossia l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.
Alcune precisazioni.
Integrazione della fattura di acquisto: l’integrazione dei dati relativi all’imposta sul valore aggiunta va effettuata, semplicemente, scrivendo a penna sulla fattura cartacea ricevuta, l’aliquota Iva cui i beni/servizi acquistati sono soggetti in Italia, e l’importo della relativa imposta.
Versamento dell’imposta: il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti intracomunitari va effettuato, normalmente, mediante utilizzo del modello di pagamento F24, compilando la sezione erario ed utilizzando il codice tributo 6493.
Modello Intrastat: il modello Intrastat va compilato seguendo le indicazioni fornite nel DL 331/93. Il modello va presentato esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. La presentazione può essere effettuata, alternativamente, all’agenzia delle Entrate mediante il servizio Entratel (tramite professionisti abilitati), oppure direttamente all’agenzia delle Dogane utilizzando il software Intraweb messo a disposizione dalla stessa Agenzia, previa abilitazione ai servizi.
Fonte: http://www.fiscoetasse.com/blog/regime-vantaggio-acquisti-intracomunitari/