Per quanto riguarda la Fatturazione Elettronica 2022, già dal 1 gennaio 2022 esiste l’obbligo di invio al Sistema di Interscambio dell’autofattura relativa al reverse charge tra soggetti italiani, cosa cambia quindi dal 1° Luglio?
Dal 1° Luglio ci sarà una novità che riguarderà la Fatturazione Elettronica 2022 in particolare sarà obbligatorio l’invio al Sistema di Interscambio delle autofatture relative alle operazioni di acquisto dall’estero entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti di acquisto da parte del fornitore, fino ad oggi tale operazione era possibile ma non obbligatoria.
L’Agenzia delle Entrate ha previsto diverse tipologie di documenti da utilizzare in relazione alle operazioni effettuate, TD16, TD17, TD18 e TD19, vediamole nel dettaglio:
TD16: Integrazione fattura da reverse charge tra soggetti italiani
Queste operazioni riguardano il settore edilizia, compravendita oro, rottami, prodotti elettronici, vendita di gas ed energia elettrica a rivenditori. La normativa di riferimento delle fatture in reverse charge tra soggetti italiani è l’articolo 17 del DPR. n. 633/72.
Quando si riceve dal fornitore una fattura elettronica (o cartacea) in reverse charge tra soggetti italiani bisogna emettere un’autofattura elettronica per integrare l’imposta, in questo caso:
- il fornitore sarà il cedente e voi sarete committenti e soggetti emittenti;
- bisogna inserire l’imponibile presente nella fattura ricevuta dal fornitore;
- bisogna inserire l’IVA relativa da applicare ai beni o servizi acquistati;
- la data del documento deve essere la data di ricezione della fattura ricevuta dal fornitore o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore;
- bisogna indicare l’identificativo Sdi attribuito dal Sistema di interscambio relativo alla fattura ricevuta dal fornitore;
- il codice univoco (SDI) deve essere quella vostro che inviate l’autofattura, la stessa vi verrà recapitata come una fattura di acquisto italiana.
TD17: Integrazione o Autofattura per acquisto di servizi dall’estero
Queste operazioni riguardano acquisto di servizi dall’estero, dove il fornitore è residente in Unione Europea o fuori dall’Unione Europea. La normativa di riferimento delle fatture di acquisto di servizi dall’estero l’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Quando si riceve dal fornitore una fattura dal fornitore estero in formato tradizionale bisogna emettere un’autofattura elettronica per integrare l’imposta dovuta, in questo caso:
- il fornitore sarà il cedente e voi sarete committenti e soggetti emittenti;
- bisogna inserire l’imponibile presente nella fattura ricevuta dal fornitore;
- bisogna inserire l’IVA relativa da applicare ai servizi acquistati oppure la natura dell’IVA nel caso non si tratti di un’operazione imponibile;
- la data del documento deve essere la data di ricezione della fattura ricevuta dal fornitore o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore; ; se l’emissione dell’autofattura è relativa all’acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da fornitore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano bisogna indicare la data di effettuazione dell’operazione.
- bisogna indicare data e numero della fattura ricevuta dal fornitore;
- il codice univoco (SDI) deve essere quella vostro che inviate l’autofattura, la stessa vi verrà recapitata come una fattura di acquisto italiana.
- Il Cap del fornitore estero deve essere composto dal valore generico “00000“
- Il Codice Nazione del fornitore estero deve essere espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2.
- Se il fornitore ha sede fuori dei confini dell’Unione Europea è necessario indicare nle campo Parita Iva il codice “OO99999999999” (due volte la lettera O e 11 volte il numero 9).
TD18: Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
Queste operazioni riguardano acquisto di beni da un soggetto residente in Unione Europea. La normativa di riferimento delle fatture di acquisto di beni intracomunitari è l’articolo 46 del D.L. n. 331 del 1993.
Quando si riceve dal fornitore una fattura dal fornitore estero in formato tradizionale bisogna emettere un’autofattura elettronica per integrare l’imposta dovuta, in questo caso:
- il fornitore sarà il cedente e voi sarete committenti e soggetti emittenti;
- bisogna inserire l’imponibile presente nella fattura ricevuta dal fornitore;
- bisogna inserire l’IVA relativa da applicare ai beni acquistati oppure la natura dell’IVA nel caso non si tratti di un’operazione imponibile;
- la data del documento deve essere la data di ricezione della fattura ricevuta dal fornitore o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore;
- bisogna indicare data e numero della fattura ricevuta dal fornitore;
- il codice univoco (SDI) deve essere quella vostro che inviate l’autofattura, la stessa vi verrà recapitata come una fattura di acquisto italiana.
- Il Cap del fornitore estero deve essere composto dal valore generico “00000“
- Il Codice Nazione del fornitore estero deve essere espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2.
TD19: Integrazione o Autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972
Queste operazioni riguardano acquisto di beni da un venditore estero ma che sono già presenti nel territorio italiano (non si tratta quindi di importazione o di acquisto intracomunitario). La normativa di riferimento è l’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Quando si riceve dal fornitore una fattura dal fornitore estero in formato tradizionale bisogna emettere un’autofattura elettronica per integrare l’imposta dovuta, in questo caso:
- il fornitore sarà il cedente e voi sarete committenti e soggetti emittenti;
- bisogna inserire l’imponibile presente nella fattura ricevuta dal fornitore;
- bisogna inserire l’IVA relativa da applicare ai beni acquistati oppure la natura dell’IVA nel caso non si tratti di un’operazione imponibile;
- la data del documento deve essere la data di ricezione della fattura ricevuta dal fornitore o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore;
- bisogna indicare data e numero della fattura ricevuta dal fornitore;
- il codice univoco (SDI) deve essere quella vostro che inviate l’autofattura, la stessa vi verrà recapitata come una fattura di acquisto italiana.
- Il Cap del fornitore estero deve essere composto dal valore generico “00000“
- Il Codice Nazione del fornitore estero deve essere espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2.
Per quanto riguarda invece le note di credito emesse dal vostro fornitore per rettificare una fattura trasmessa, relativa ad una delle tipologie di acquisti descritti in precedenza, dopo averle ricevute, per integrare l’IVA devi utilizzare lo stesso tipo di documento trasmesso al Sistema di Interscambio per integrare la prima fattura ricevuta, indicando gli importi con segno negativo. Non bisogna utilizzare il documento TD04.
Non hai un software per gestire la tua fatturazione elettronica oppure desideri cambiarlo?
Contattaci per qualsiasi info e seguici.