La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del DPR 633/72. L’obbligo diFatturazione Elettronicanei confronti della Pubblica Amministrazione è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla c.d. “Finanziaria 2008” che stabilisce che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alla PA, denominate appunto FatturaPA, debba essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”.
Le modalità di funzionamento del Sistema di Interscambio sono state definite con il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Gestore del SdI è l’Agenzia delle Entrate alla quale sono stati demandati i seguenti compiti:
- coordinamento con il sistema informatico della fiscalità;
- controllo della gestione tecnica del Sistema di Interscambio;
- vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni;
- gestione dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il SdI;
- elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
Tutta la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili su www.fatturapa.gov.it, un sito dedicato esclusivamente allafatturazione elettronicaverso le Pubbliche Amministrazioni.
TEMPISTICHE E OPERATIVITA’
Calendario della decorrenza degli obblighi della FatturaPA:
- 6 giugno 2014: scatta l’obbligo per ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza (Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 196/2009). L’elenco comprende:
- Amministrazioni centrali quali organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ministeri;
- Agenzie fiscali;
- Organismi di regolazione dell’attività economica, come Aifa e Aran;
- Enti produttori di servizi economici come Anas, Enac, Fit e Gruppo Equitalia;
- Autorità amministrative indipendenti come Agcm, Avcp, Agcom, Aeeg e Garante per la protezione dei dati personali
- Enti a struttura associativa come Anci, Upi e Unioncamere
- Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, quali Accademia della crusca, Cri, Coni
- Enti ricerca (Asi, Cnr, Enea, Infn, Ingv, Isfol e Ispra).
- 31 marzo 2015: scatta l’obbligo per gli altri enti nazionali.
Le date di avvio degli obblighi per gli enti locali saranno oggetto di un decreto di prossima emanazione. Trascorsi 3 mesi dalla data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, ovvero a partire dal 6 settembre 2014, le PA non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico. La Circolare del 31 marzo 2014 puntualizza che le fatture cartacee emesse prima del 6 giugno 2014 saranno pagate anche dopo il 6 settembre 2014, mentre le fatture cartacee emesse dopo il 6 giugno 2014 non potranno essere in alcun modo accettate o pagate dalle PA per le quali decorre l’obbligo a partire da tale data (ossia per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza).
SOGGETTI INTERESSATI
Gli utenti coinvolti nel processo difatturazione elettronicasono:
- Gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione della FatturaPA e alla sua conservazione a norma prevista dalla legge.
- Le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della FatturaPA e alla sua conservazione a norma prevista dalla legge.
- Gli intermediari (es. Banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT, etc.), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della FatturaPA e per la sua conservazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per conservazione a norma.
Tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a inserire l’anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – www.indicepa.gov.it) al fine di ottenere un codice univoco per ciascun ufficio che deve essere obbligatoriamente riportato in ogni FatturaPA emessa verso la Pubblica Amministrazione interessata.
FORMATO DELLA FATTURAPA
La FatturaPA ha le seguenti caratteristiche:
- Il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA. Questo formato è l’ unico accettato dal Sistema di Interscambio.
- L’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto sono garantite tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura.
- La trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura riportato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
Il contenuto informativo della FatturaPA prevede le informazioni da riportare obbligatoriamente in fattura in quanto rilevanti ai fini fiscali secondo la normativa vigente; in aggiunta a queste il formato prevede l’indicazione obbligatoria delle informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio. Per favorire l’automazione informatica del processo di fatturazione, a integrazione delle informazioni obbligatorie, il formato prevede anche la possibilità di inserire nella fattura ulteriori dati.
CONSERVAZIONE DELLA FATTURAPA
Le fatture elettroniche che saranno trasmesse dai fornitori alle Pubbliche Amministrazioni – FatturaPA – dovranno essere obbligatoriamente conservate in modalità elettronica, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 43 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.), in base al quale “i documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71”. Sia le Pubbliche Amministrazioni che i loro fornitori, dunque, sono tenuti ad assicurare la conservazione delle fatture elettroniche in modalità elettronica.